(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del
                           10 maggio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Modificazione dell'Art. 15

    1.  Il  comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 6 giugno 2002,
n. 8, e' sostituito dal seguente:
    «1.  I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti
gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'Art. 3,
comma 1,  lettera  f),  della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1,
devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri
determinati  dalle norme regolamentari previste dall'Art. 3, comma 2.
Il   progetto   acustico,  predisposto  nel  rispetto  dei  requisiti
stabiliti  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre  1997  e  dai regolamenti comunali, e' redatto da un tecnico
competente  in  acustica  ambientale  o  da un tecnico abilitato alla
progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 2 maggio 2006
                             LORENZETTI